Statuto |
AMBITO OTTIMALE N.3
AUTORITA' DI AMBITO UMBRIA 3 - STATUTO DEL CONSORZIO DI AMBITO Art.
1. Costituzione e Denominazione.
Art.
2. Enti partecipanti.
2. Partecipa altresì al Consorzio, la Provincia di Perugia nelle forme e con le modalità fissate dal presente statuto, ai sensi dell'articolo 5 comma 3, lettera c), della Legge Regionale 5 dicembre 1997, n. 43.
Art.
3. Durata e sede. 2. Il consorzio "Autorità di Ambito Umbria 3" ha sede in Foligno.
Art.
4. Finalità. 2. In particolare, il Consorzio garantisce: a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità e con il vincolo della reciprocità d'impegni; b) livelli e standard di qualità e di consumo, omogenei ed adeguati, nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici; c) la protezione, in attuazione del D.P.R. n. 236/1988, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile; d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino; e) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi, privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue; f) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale, definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito; g) la tutela dei cittadini meno abbienti da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria. 3. E' in facoltà del Consorzio svolgere funzioni in materia di ciclo dei rifiuti e dell'energia.
Art.
5. Funzioni. 2. In particolare spetta al consorzio di ambito: a) scegliere la forma di gestione del servizio, definendo le modalità di affidamento ad un unico gestore del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto nella convenzione tipo di cui all'articolo 11 della Legge5 gennaio 1994, n. 36, dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e dall'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modifiche ed integrazioni; b) definire i livelli quantitativi e qualitativi cui deve attenersi il servizio idrico integrato, comunque progressivamente non inferiori a quelli minimi previsti dall'articolo 4, lettera g), della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e nei rispetto di quanto stabilito nella programmazione regionale di settore; c) organizzare l'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale; d) approvare il piano degli interventi ed il piano economico finanziario - predisposto sulla base della convenzione tipo di cui all'articolo 11 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, - con l'indicazione delle risorse disponibili, tra le quali i rientri tariffari e quelle da reperire, nonché degli standards qualitativi e quantitativi di cui alla lettera b); e) svolgere una specifica attività di controllo sulla gestione,. sulla base dei contenuti della convenzione tipo e delle previsioni dei piani di cui alla lettera d); f) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti; g) predisporre
ed aggiornare il programma di interventi, il piano finanziario ed il relativo
modello per la gestione integrata del servizio di cui al comma 3 dell'articolo
11 della Legge 5 gennaio 1994, h) determinare ed aggi ornare l'articolazione tariffaria del servizio idrico, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della Legge Regionale 5 dicembre 1997, n. 43.
3. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici integrati nei confronti del soggetto gestore.
4 L'esercizio di attività di controllo di cui al comma del presente articolo, ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standards dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.
Art.
6. Quote di partecipazione.
2. La Provincia di Perugia ha una quota di partecipazione pari all'8% ed ad essa compete un ruolo di coordinamento;
3. Le quote di partecipazione possono essere modificate dall'Assemblea sulla base delle risultanze dei censimenti ufficiali della popolazione, entro 90 giorni dalla loro pubblicazione. Le stesse potranno essere modificate, sempre dall'Assemblea, per effetto di eventuali, successivi, conferimenti da parte degli enti consorziati.
Art.
7. Organi del Consorzio di ambito. a) l'Assemblea dei Rappresentanti dei Comuni e della Provincia; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori
Art.
8. Composizione e durata dell'Assemblea. 2. A ciascun ente consorziato è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.
Art.
9. Attribuzioni dell'Assemblea. a) nomina dei Presidente; b) determinazione del numero dei componenti dei Consiglio di amministrazione e nomina dei medesimi; c) nomina dei Collegio dei revisori dei Conti; d) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'Assemblea, dei Consiglio di amministrazione e dei Collegio dei revisori; e) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; f) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile; g) approvazione del programma di interventi, dei piano Finanziario e del relativo modello per la gestione integrata dei servizio, con l'indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi da tariffa; Consiglio di amministrazione e dei Collegio dei revisori; h) scelta della forma di gestione dei servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso; i) affidamento dell'esercizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lettera h); l) aggiornamento del programma degli interventi e dei piano finanziario di cui al punto g); m) determinazione della tariffa dei servizio idrico integrato tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e seguenti, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 n) determina la dotazione del personale della struttura tecnica ed amministrativa; o) approvazione dei regolamenti interni; p) approvazione dei rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici: q) presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento della data di entrata in vigore della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e mantenute in essere ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge stessa; r) riconoscimento delle forme e capacità gestionali degli organismi esistenti da salvaguardare ai sensi dell'ari. 13 della L.R. 05.12.1997, n. 43; s) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal Consiglio di amministrazione.
Art.
10. Convocazione dell'Assemblea. 2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente del consorzio di ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare, o quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati. 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 4. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. 5. Nei casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare. 6. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi di urgenza di cui al comma 5 del presente articolo.
Art.
11. Funzionamento dell'Assemblea. 2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza numerica degli enti che detengano la maggioranza delle quote di partecipazione. 3. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale quanto alle quote consortili che al numero dei consorziati. 4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole degli enti presenti alla seduta, voto che rappresenti la maggioranza,sia in termini numerici che in termini di quote di partecipazione dei medesimi enti presenti. 5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere g), h), i), 1), m), n), dell'articolo 9 è richiesto il voto favorevole degli enti presenti all'Assemblea che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al consorzio di ambito e la maggioranza numerica degli enti consorziati.
Art.
12. Consiglio di amministrazione. 2. I1 Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, nomina, scegliendolo fra i suoi membri, un Vice Presidente. 3. II Consiglio di Amministrazione resta in carica 4 (quattro) anni e comunque fino all'entrata in carica del nuovo organo. In sede di prima istituzione il Consiglio di amministrazione decade con il termine dei presente mandato amministrativo della maggioranza numerica degli Enti consorziati. 4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti dei Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro sessanta giorni dalla vacanza. 5. Il subentrante cimane in carica fino alla scadenza naturale dei mandato spettante al suo predecessore.
Art.
13. Attribuzioni del Consiglio di amministrazione . 2. In particolare esso: a) propone all'Assemblea gli atti di cui all'articolo 9 lettere: e), f), g), h), i), 1), m), n), o), p), n), r), s); b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio; . d) assume il personale, conferisce allo stesso eventuali incarichi di direzione, conferisce incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari; e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio.
Art.
14. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni. 3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Art.
15. Presidente. a) convoca e presiede l'Assemblea dei Rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali; b) b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione; c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative; d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'articolo 19 comma 1 del presente statuto; e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica; f) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza; g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento; h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale; i) esercita con le altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge. 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il vice Presidente.
Art.
16. Commissioni consultive. 2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.
Art.
17. Trasmissione atti fondamentali del Consorzio di Ambito agli enti consorziati. a) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; b) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile; c) approvazione del programma di interventi, del piano finanziario per la gestione integrata del servizio, con l'indicazione delle risorse disponibili, quelle da reperire e i proventi delle tariffe, nonché gli eventuali aggiornamenti, d) scelta della forma di gestione del sevizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso; e) affidamento dell'esercizio idrico integrato al soggetto individuato; f) la determinazione delle tariffe.
Art.
18. Forme di consultazione. 2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente,gli organi del consorzio di ambito in particolare: a) attuano incontri con enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (consigli e giunte), b) divulgano e illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.
Art.
19. Tutela dei diritti degli utenti. 2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscano il .rispetto di quanto sancito al comma 1 del presente articolo. 3. La convenzione di cui al comma 2 del presente articolo disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire periodicamente al Consorzio ed agli Enti costituenti l'ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri Comuni ed al riconoscimento dei loro diritti, nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione tipo.
Art.
20. Uffici e personale. 2. L'Ufficio di direzione è costituito da un direttore e da un dirigente per la pianificazione ed il controllo, nominati dal Consiglio di amministrazione tra esperti in possesso di diploma di laurea e di riconosciuta esperienza e professionalità in materia, assunti con contratto di diritto privato o pubblico, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Il consorzio di ambito è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale, di norma, di personale proveniente dagli enti consorziati. 4. La dotazione del personale della struttura tecnica ed amministrativa è determinata dall'Assemblea, con la maggioranza qualificata di cui al precedente articolo 11.
Art.
21. Patrimonio. 2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo2343 del codice civile. 3. Al consorzio di ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito. 4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dal consorzio di ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari. 5. Il fondo di dotazione, in prima fase, è determinato in £. 400.000.000.= (lire QUATTROCENTOMILIONI), costituito dagli enti consorziati nelle proporzioni di cui al precedente articolo 6, commi 1 e 2.
Art.
22. Contabilità e finanza. 1. Le spese di funzionamento del consorzio di ambito gravano sugli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione. 2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Assemblea dei Rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art.
23. Collegio dei revisori. 2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta. 3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopracitata e dal regolamento di contabilità; hanno diritto di accesso agli atti e documenti del consorzio. 4. Possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei Rappresentanti, e, su invito del Presidente del consorzio di ambito, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economico -finanziarie di rilevante interesse per il consorzio di ambito.
Art.
24. Norma finale di rinvio. Allegato
"C" a delibera C.C. n.4 dell'11.02.1999 |
QUOTA PROVINCIA * 8,0000% |
|||||||
N. |
COMUNI |
Popolazione residente al 31/12/96 |
A=quota per popolazione (2/3 del totale) 66,6667% |
Superficie in kmq |
B= quota per superficie (1/3 del totale) 33,3333% |
Quota partecipativa totale D=A+B 100,0000% |
Importo per singolo comune ** |
1 |
Bevagna |
4.742 |
1,9113% |
56,16 |
0,7826% |
2,6939% |
10.775.581 |
2 |
Campello sul Clitunno |
2.324 |
0,9367% |
49,82 |
0,6943% |
1,6310% |
6.523.850 |
3 |
Cascia |
3.294 |
1,3277% |
181,09 |
2,5236% |
3,8512% |
15.404.963 |
4 |
Castel Ritaldi |
2.738 |
1,1036% |
22,53 |
0,3140% |
1,4175% |
5.670.103 |
5 |
Cerreto di Spoleto |
1.152 |
0,4643% |
74,79 |
1,0422% |
1,5066% |
6.026.220 |
6 |
Foligno |
52.933 |
21,3348% |
263,77 |
3,6758% |
25,0106% |
100.042.250 |
7 |
Giano dell'Umbria |
3.200 |
1,2898% |
44,43 |
0,6192% |
1,9089% |
7.635.697 |
8 |
Gualdo Cattaneo |
5.963 |
2,4034% |
96,79 |
1,3488% |
3,7522% |
15.008.892 |
9 |
Montefalco |
5.598 |
2,2563% |
69,34 |
0,9663% |
3,2226% |
12.890.314 |
10 |
Monteleone di Spoleto |
665 |
0,2680% |
61,58 |
0,8581% |
1,1262% |
4.504.720 |
11 |
Nocera Umbra |
5.976 |
2,4086% |
157,19 |
2,1905% |
4,5992% |
18.396.675 |
12 |
Norcia |
4.919 |
1,9826% |
274,34 |
3,8231% |
5,8057% |
23.222.758 |
13 |
Poggiodomo |
186 |
0,0750% |
40,01 |
0,5576% |
0,6325% |
2.530.113 |
14 |
Preci |
940 |
0,3789% |
82,1 |
1,1441% |
1,5230% |
6.091.906 |
15 |
Sant'Anatolia di Narco |
560 |
0,2257% |
47,32 |
0,6594% |
0,8851% |
3.540.555 |
16 |
Scheggino |
473 |
0,1906% |
35,17 |
0,4901% |
0,6808% |
2.723.026 |
17 |
Sellano |
1.287 |
0,5187% |
85,54 |
1,1920% |
1,7108% |
6.843.096 |
18 |
Spello |
8.063 |
3,2498% |
61,31 |
0,8544% |
4,1042% |
16.416.805 |
19 |
Spoleto |
37.717 |
15,2019% |
349,63 |
4,8723% |
20,0742% |
80.296.870 |
20 |
Trevi |
7.625 |
3,0733% |
71,16 |
0,9917% |
4,0649% |
16.259.716 |
21 |
Vallo di Nera |
443 |
0,1786% |
36,03 |
0,5021% |
0,6806% |
2.722.598 |
22 |
Valtopina |
1.374 |
0,5538% |
40,51 |
0,5645% |
1,1183% |
4.473.291 |
TOTALI
A.T.O. N. 3
|
152.172 |
61,3333% |
2.200,61 |
30,6667% |
92,0000% |
368.000.000 |
|
* Quanto al L. 32.000.000 sono a carico della Provincia di Perugia | |||||||
** Importo
proporzionale alla quota di partecipazione per la costituzione del fondo
di dotazione |
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ATO Umbria
3, via Mazzini, 57 - 06034 FOLIGNO (PG) |